ARTICLE 19 Europe esprime seria preoccupazione per la proposta di riforma della normativa italiana sulla diffamazione, attualmente in esame al Senato. Sebbene tale riforma fosse attesa da tempo, la proposta non è sufficientemente completa per tutelare adeguatamente i giornalisti e proteggere il diritto alla libertà di espressione in Italia. Raccomandiamo di decriminalizzare completamente la diffamazione, ed esortiamo il governo ad intraprendere una riforma completa della normativa civile sulla diffamazione e di fornire un quadro giuridico solido per affrontare e prevenire il crescente fenomeno delle “querele bavaglio”, note come SLAPPs, Strategic Litigations Against Public Participation (azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica).
ARTICLE 19 Europe ha precedentemente espresso serie preoccupazioni sulla proposta di riforma della normativa italiana sulla diffamazione, ed accoglie con favore l’opportunità di presentare osservazioni sull’ultima proposta, nota come “disegno di legge Balboni”, attualmente in esame presso la Commissione Giustizia del Senato. Purtroppo, il disegno di legge ha un ambito molto ristretto e non adegua la legislazione italiana alle norme internazionali sulla libertà di espressione.
Il disegno di legge propone di eliminare la pena detentiva per diffamazione, il che è certamente un passo nella giusta direzione. Tuttavia, sostituisce la reclusione con multe più elevate, che possono raggiungere i 50.000 euro. Secondo gli standard internazionali sulla libertà di espressione, la diffamazione deve essere decriminalizzata, poiché il diritto civile offre misure più efficaci e proporzionate per proteggere la reputazione personale, nonché rimedi più adeguati, compreso il risarcimento per eventuali danni causati. La condanna penale, infatti, non fornisce alcun risarcimento alla persona diffamata, poiché le multe vengono generalmente pagate allo Stato, piuttosto che alla vittima della diffamazione, come invece accade nei casi di diritto civile.
Il disegno di legge Balboni amplierebbe anche la portata delle sanzioni penali, includendo pene accessorie quali la sospensione dei giornalisti dall’esercizio della professione e l’attuazione di misure disciplinari impartite dall’Ordine dei giornalisti. ARTICLE 19 Europe considera estremamente problematica la possibilità di sospendere un giornalista dall’esercizio della propria professione, poiché ciò equivale a tutti gli effetti a un “regime di licenze”. Gli operatori dei media non dovrebbero ottenere alcun permesso ufficiale per intraprendere le loro attività giornalistiche e si presume che vietare ai giornalisti di pubblicare violi il diritto internazionale. Allo stesso modo, le misure disciplinari da parte dell’Ordine dei giornalisti, un’associazione professionale, dovrebbero rimanere esclusivamente nell’ambito dell’autoregolamentazione e non fare parte della normativa giuridica, sopratttutto quella penale.
Infine, ARTICLE 19 Europe sottolinea che la decriminalizzazione della diffamazione dovrebbe essere accompagna da una riforma della legislazione civile sulla diffamazione che sia in linea con i principi internazionali sulla libertà di espressione e, date le nostre preoccupazioni precedentemente espresse sulle SLAPP in Italia, esortiamo la Commissione Giustizia del Senato a prendere in considerazione l’introduzione di norme contro le SLAPP nel disegno di legge. Tale norme introducono dei rimedi procedurali a garanzia dei giornalisti vittime di SLAPP quali la possibilità di archiviazione anticipata delle cause, disposizioni che impongano l’inversione dell’onere della prova, l’introduzione di un limite massimo al risarcimento dei danni e l’adozione di un adeguato sistema di sostegno finanziario e legale.
ARTICLE 19 Europe esorta i membri della Commissione Giustizia del Senato ad esaminare queste raccomandazioni e ad integrarle nel disegno di legge. Restiamo pronti a fornire qualsiasi ulteriore assistenza e competenza nel corso delle deliberazioni su questo disegno di legge e sulla riforma della normativa sulla diffamazione.